Il report dell'European Construction Sector Observatory sul Superbonus 110%
La piattaforma Ekobonus
EkoBonus si propone come la piattaforma documentale di riferimento per professionisti, imprese e privati per gestire con semplicità il caricamento e il controllo dei documenti necessari per ottenere il credito di imposta da bonus edilizi previsto dal Decreto Legge "Rilancio" 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato in GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) che tra i vari interventi, prevede misure di incentivazione per il rilancio del settore delle riqualificazioni energetiche di edifici e produzione di energia da fonte rinnovabile, valide fino al 31/12/2021 (art. 119 e art. 121 DL "Rilancio").
Queste misure si sono aggiunte a quelle già vigenti di recupero del patrimonio edilizio (cd. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Gli interventi che danno diritto al credito d'imposta devono rientrare nei seguenti casi:
Quali sono le condizioni per avere diritto al "Super bonus"?
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Il miglioramento di 2 classi energetiche da dimostrare mediante l'attestato di presentazione energetica (ape);
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Oltre al doppio salto di classe energetica per poter accedere al Superbonus i materiali isolanti utilizzati per il cappotto termico degli edifici dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali previsti dal decreto ambiente 11.10.2017;
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Sono previsti dei limiti di spesa agevolabili differenziati per tipologia di intervento;
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È necessaria un'asseverazione del progetto da parte di tecnici abilitati;
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Per la certificazione del CREDITO D'IMPOSTA deve essere rilasciata un'ASSEVERAZIONE da soggetto incaricato, e con adeguata copertura assicurativa, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
Come posso ottenere le detrazioni fiscali previste?
Il Decreto prevede un preciso iter procedurale per documentare tutte le spese rientranti nell'agevolazione, che dovrà 'stratificare' nel tempo tutti i dettagli che compongono il progetto di riqulificazione energetica, le certificazioni rilasciate e tutti i documenti originali sottoscritti dalle parti. Da tale iter si potrà ottenere la quantificaizone del corrispondente CREDITO D'IMPOSTA, da utilizzare in 5 quote annuali di pari importo.
Il Decreto prevede inoltre la trasformazione del suddetto CREDITO D'IMPOSTA in:
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SCONTO integrale sul corrispettivo dovuto per la realizzazione del progetto/intervento, direttamente dal FORNITORE;
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La CESSIONE Integrale del CREDITO D'IMPOSTA che può essere disposta in favore di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o a favore
di istituti di credito e intermediari finanziari;
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sopraelencati possono infatti optare, in luogo dell'utilizzo diretto del credito d'imposta, alternativamente:
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Per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
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Per la cessione del corrispondente credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Con l’entrata in vigore del Decreto Superbonus 2024 la cessione del credito riguarda soltanto le seguenti casistiche:
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I soli interventi per i quali, alla data del 30/03/2024 siano almeno state sostenute spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
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Crateri sismici, dove l’opzione dello sconto in fattura è ancora consentita. Tuttavia, per le istanze presentate a partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), lo sconto in fattura e la cessione del credito saranno limitate. La legge sul nuovo Superbonus ha stanziato 400 milioni di Euro, esauriti i quali la cessione del credito e lo sconto in fattura non saranno più consentiti.
Chi può accedere all'Ecobonus 110%?
Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che hanno sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023:
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le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, i condomini;
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le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali;
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gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (per questi soggetti il Superbonus scade il 30 giugno 2022);
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le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
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organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
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associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione dunque spetta a tutti quei soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese.
Rientrano quindi tra i beneficiari:
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il proprietario;
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il nudo proprietario
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il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
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il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario
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i familiari del possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari se partecipano alle spese per gli interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni o se le spese riguardano interventi effettuati su immobili rientranti nell’ambito privatistico, quindi diversi da quelli strumentali all’attività, oggetto dell’attività o appartenenti al patrimonio dell’impresa. Perchè l’imprenditore o il professionista, proprietario di un immobile strumentale in condominio, possa ottenere il Superbonus sulle spese per gli interventi sulle parti comuni, è necessario che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.