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Gli Interventi Agevolati

Gli interventi che possono usufruire del bonus si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per l’ottenimento del beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che possono beneficiare della detrazione solo se posti in essere in abbinamento ai primi.

Primo intervento: isolamento termico

Il primo intervento trainante è costituito dall’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio nella misura di almeno il 25% della superficie lorda dello stesso.

Nella pratica il risultato può essere ottenuto attraverso il c.d. cappotto termico, intervento che consiste nell’apposizione di materiale isolante (del tipo rispettoso dei criteri ambientali minimi disciplinati dal Decreto Ministeriale 1° ottobre 2017) lungo le pareti esterne disperdenti dell’edificio (solai, pilastri e infissi), con incremento dello spessore delle pareti stesse e conseguente modifica di infissi, davanzali, ringhiere etc.

Secondo intervento: sostituzione impianto di riscaldamento

Il secondo intervento trainante è costituito dalla sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio. Accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. 

 

Terzo intervento: adeguamento sismico

Il terzo intervento trainante è costituito dall’adeguamento sismico dell’edificio (si tratta del cosiddetto “sisma bonus”) ai sensi dell’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013.

Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

Hanno diritto al superbonus 110% anche gli acquirenti di unità immobiliari realizzate, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante la demolizione di vecchi fabbricati e la ricostruzione con criteri antisismici ed eventuale ampliamento volumetrico (Sismabonus acquisto). 

È agevolata con il Superbonus anche la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo eseguita congiuntamente agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico. 

In caso di cessione del credito ad una impresa di assicurazione, con contestuale stipula di una polizza contro gli eventi calamitosi, la stipula della polizza gode di una detrazione del 90%.

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