L’agenzia delle Entrate con la risposta 453 dell'1 luglio ha indicato che è possibile considerare il beneficio del superbonus a un intero edificio composto da più corpi di fabbrica (come spesso accade), anche se gli interventi sono realizzati solo su alcuni di essi, purché i risultati minimi siano calcolati considerando l’intero edificio. La domanda posta dal condominio riguarda la possibilità di effettuare lavori con il superbonus di riqualificazione energetica del tetto e della parete sud nel fabbricato A e di riqualificazione energetica del tetto-piano di copertura nel fabbricato B. Il fabbricato C, ovviamente, è fuori campo, dato che non fa parte del condominio anche se è una componente dell’edificio complessivamente considerato. L’agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva: il superbonus spetta «nel presupposto che l’edificio nella sua interezza sia costituito dai volumi “A”, “B” e “C”, si ritiene che l’istante, nel rispetto di ogni altro requisito e condizioni normativamente previste che non sono oggetto della presente istanza di interpello, con riferimento ai lavori di efficientamento che andrà ad effettuare sui volumi A e B, dovrà valutare il rispetto del 25 per cento minimo della superficie disperdente lorda interessato dall’intervento, richiesto per usufruire del superbonus, considerando l’edificio nella sua interezza (volumi “A”, “B” e “C”)». Un’impostazione che va nella direzione di quanto indicato dall’Enea in materia di Ape convenzionale, come ricorda la stessa agenzia delle Entrate.
Redazione Ekobonus
Superbonus lecito anche con più corpi di fabbrica
Risposta all'interpello n. 453 del 1 luglio 2021
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