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Superbonus 80% per alberghi e strutture ricettive

L’articolo 1 del D.L. 152/2021 (in vigore dal 7 Novembre) rende operativo il “Superbonus Alberghi e Strutture ricettive”, ossia un credito d’imposta dell’80% e un contributo a fondo perduto, che può arrivare fino a un massimo di 100mila euro, alle strutture ricettive e agli altri operatori del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale che effettuano interventi, inclusi i necessari lavori edilizi, finalizzati all’efficienza energetica, alla riqualificazione antisismica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di piscine termali, alla digitalizzazione. Gli incentivi (credito d’imposta, contributo a fondo perduto o entrambi, ma ci sono delle condizioni da rispettare per il cumulo) sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi saranno definite con un bando del Ministro dei Turismo (ammissibili gli interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024 - il credito d’imposta si applica anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021)



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