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Limiti delle Spese: trattamento diverso per parti comuni e immobili singoli.

  • Immagine del redattore: Redazione Ekobonus
    Redazione Ekobonus
  • 29 set 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 30 set 2020

Il chiarimento inserito dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 60/E, del 28.9.2020 precisa che solo gli interventi sulle singole unità, anche trainati, bruciano il tetto per il superbonus. Mentre i lavori sulle parti comuni restano fuori dal limite di due unità. Il Caso: un condominio composto da quattro unità immobiliari, in assenza di un amministratori, sta programmando una serie di interventi che intende effettuare utilizzando il superbonus. La richiesta per l’agenzia, allora, è avere una serie di chiarimenti su tetti di spesa e modalità di riparto delle detrazioni. «Ciascun condomino - dicono le Entrate - potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili». In questo modo potrà ottenere una detrazione «anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare». Due unità al massimo «In caso di interventi trainati finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle singole unità immobiliari, il superbonus spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari». Per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio, è possibile fruire del 110% «indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio». Le parti comuni, quindi, non bruciano il plafond di due unità. In tema di fotovoltaico, la circolare 24/ aveva limitato la spesa a 48mila euro, sia per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici che dei sistemi di accumulo integrati in questi impianti.: questo chiarimento «è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal ministero dello Sviluppo economico»,, che ha indicato come «il predetto limite di spesa di 48mila euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti». In pratica, questi due tetti si possono sommare, mettendo insieme l’impianto e il relativo sistema di accumulo integrato. Le finestre Con riferimento al limite di spesa per il rifacimento delle finestre, tipico lavoro “trainato”, il limite massimo di detrazione è di 60mila euro per immobile. Le Entrate sposano quindi la linea del riferimento al solo tetto di detrazione citato dalla circolare 19/E/2020,

Impianti Fotovoltaici

L’installazione di impianti solari fotovoltaici con installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati – tipico intervento trainato del superbonus – fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro,distintamente riferito agli impianti e ai sistemi di accumulo e che nulla ha a che fare con il limite di spesa previsto per il sismabonus.

Assieme al fotovoltaico è frequente prevedere l’installazione di sistemi di accumulo integrati, per i quali il comma 6 prevede che l’agevolazione del 110% avvenga «con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo». Questa affermazione era stata tradotta dalla circolare n. 24/E come se si trattasse di un unico limite complessivo, nel senso che se la somma tra il paletto posto alle spese sostenute per l’impianto fotovoltaico (kwh di potenza x 2.400 ovvero x 1.600) e quelle per gli accumulatori (kwh di capacità x 1.000 euro) fosse stata superiore a 48mila euro, la parte eccedente non avrebbe avuto il superbonus.

Dopo la risoluzione n. 60/E, è chiaro che il limite va riferito autonomamente e distintamente tanto ai pannelli quanto agli accumulatori. I

(Fonte Sole 24 ore del 29.9.2020 - 30.9.2020)




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