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  • Immagine del redattoreRedazione Ekobonus

Gli interventi agevolati

La nuova detrazione è prevista dall'art. 119 del decreto Rilancio. L’articolo stabilisce che la detrazione per risparmio energetico (art. 14 del dl 63/2013) si applica nella misura del 110 per cento, in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative a:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A , ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici , relativamente ad una spesa non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione, per una spesa non superiore a euro 30.000, compresa quella per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.




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