L’agenzia delle Entrate ha indicato che la mera attività di coordinamento del general contractor è esclusa dal perimetro del superbonus, con la risposta a interpello n. 254, Rientrano invece tutti i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, anche nel caso in cui tali costi siano sostenuti (tramite un mandato senza rappresentanza) dal general contractor e poi riaddebitati al committente: possono quindi rientrare i soggetti che si pongono come “interlocutori unici” per l’espletamento dei vari interventi e che fatturano le spese per lavori e prestazioni al committente.