top of page
Cerca
  • Immagine del redattoreRedazione Ekobonus

Decreto Requisiti Tecnici

Il Decreto Rilancio ha previsto l'emanazione di due decreti attuativi di stretta competenza del Ministro dello sviluppo economico: il primo è il c.d. Decreto Requisiti tecnici, relativo alla definizione, per l'appunto dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento già previsto dall'art. 14, comma 3-ter, del D.L. 63/2013, ma che ha dovuto subire delle modifiche per adeguarsi alle novità introdotte dal D.L. Rilancio).


Il provvedimento definisce in particolare: - i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'Ecobonus, del Bonus facciate e del Superbonus al 110%; - i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; - le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.

Massimali di costo

Il decreto stabilisce che per gli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020 (Superbonus) nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell'asseverazione da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento, oppure in prezzari commerciali; b) in mancanza, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso.

La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione.

Saranno ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'Ape nonché per l'asseverazione, da calcolarsi in base al D.M.Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

Quanto agli interventi per i quali l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell'installatore, il D.L. prevede che l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all'allegato I al decreto.


E’ stata inoltre prevista anche la possibilità di applicare l’incentivo ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno) ed è stato chiarito che anche le porte d'ingresso, oltre alle finestre, sono detraibili, posto che contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico.

Decreto_efficienza_energetica_2020
.pdf
Scarica PDF • 3.87MB


12 visualizzazioni0 commenti
bottom of page